Buonasera,
sto leggendo il contratto della Licenza (
http://www.enpalsbox.it/files/Licenza-dj.pdf)
ARTICOLO 3
3.1 Oggetto della presente licenza – nei limiti di quanto disposto al successivo comma 2 - è la riproduzione fonografica o digitale di composizioni musicali appartenenti al repertorio tutelato dalla Sezione Musica della SIAE, mediante riversamento su supporti e/o memorie residenti di
registrazioni di composizioni musicali lecitamente distribuite o poste in commercio a qualsiasi titolo e con qualunque modalità, purché lecitamente acquisite dal titolare della presente licenza, anche
nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione, al fine esclusivo dell’utilizzo delle riproduzioni per la pubblica esecuzione mediante strumento meccanico effettuato personalmente dal titolare
della licenza
3.2 La presente licenza ha ad oggetto le registrazioni costituenti copie lavoro che verranno comunicate alla S.I.A.E. dal titolare nei termini e con le modalità di cui all’ art. 9, e produrrà i propri
effetti esclusivamente in relazione alle copie lavoro in tal modo dichiarate.
ARTICOLO 9
– DICHIARAZIONE DELLE COPIE LAVORO
9.1 Il titolare si obbliga a comunicare alla S.I.A.E., mediante la procedura “DJ ON LINE”, per
ciascuna copia lavoro realizzata o da realizzare su supporto e/o memoria residente:
-la fonte della registrazione, distinguendo fra le seguenti categorie: download gratuito; download a
pagamento; disco in commercio; autoproduzione; altro......ecc......ecc
in definitiva sembra proprio che chi usa mp3 con computer debba averla
ditemi se ho interpretato male la legge